PUNTUALIZZAZIONI E CHIARIMENTI SULLA REV
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- Categoria: Ricetta elettronica Veterinaria
In una cricolare la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari a fornito delle indicazioni utili ai veterianri prescrittori:
conservazione
dal 16 aprile 2019 l'obbligo di conservazione della ricetta cartacea è assolto dalla conservazione della copia in formato elettronico operata dal sistema, ad esclusione delle ricette dei medicinali stupefacenti;
validità e ripetibilità
la ricetta in triplice copia non non ripetibile ha la validità di 10 giorni lavorativi.
La ricetta ripetibile ha validità 3 mesi e può essere utilizzata 5 volte, salvo diversa indicazione del veterinario. L'indicazione di confezioni superiori all'unità esclude la validità della ricetta.
E' possibile prescrivere 1 sola confezione mediante ricetta ripetipile (rendendola di fatto irripetibile)indicando tale informazione nel campo note e il sitema REV sarà datato di una funzione apposita.
La validità resta di 30 giorni per la ricetta non ripetibile, senza un limite massimo di confezioni prescrivibile, fermo restando che il Veterinario deve limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e laterapia, anche in considerazione del numero dei capi.
a cura del farmacista
tra le incombenze in capo al farmacista vi è anche il dover riportare il registro di carico e scarico delle forniture di medicinalii veterinari a medici che possono munirsi di scorte indispensabili per gli interventi professionali urgenti da eseguire fuori ambulatorio.
Ricetta Elettronivca Veterinaria: invito al rispetto della normativa
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Cliccare sempre sul titolo per aprire gli allegati.
In una nota congiunta, le Federazioni dei Farmacisti e dei Veterinari hanno richiamato gli iscritti sull'importanza del rispetto delle disposizioni in materia di REV, al fine di ottenere la piena operatività del sistema.
I punti esaminati sono quelli della:
- prescizione;
- dispensazione;
- tracciabilità.
Per un maggior dettaglio si invita alla lettura della circolare, allegata.
Ricetta elettronica per i vaccini Stabulogeni
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Autoformazione ECM: come comunicare
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- Categoria: Normativa ecm
I professionisti Sanitari possono adempiere all'obbligo della formazione continua anche mediante autoformazione, cioè attraverso la lettura di riviste o artcoli e libri scientifici.
Nel triennio 2017/2019 tali crediti possono essere fino al 20% del totale, ovvero, considerando l'obbligo dei 150 crediti, possono essere richiesti sino a 30 crediti ECM.
Essi andranno calcolati in base all'impegno orario autocertificato, collegandosi al sito Cogeaps, tenuto conto che 1 ora di impegno equivale ad 1 credito ECM.
Per svolgere tale operazione sarà preliminarmente necessario registrarsi al portale Cogeaps, accedere alla sezione "crediti individuali" e selezionare il campo "inserisci crediti autoformazione".
La schermata successiva consente di scegliere a quale triennio attribuire i crediti e tutti quei dati che entreranno nell'autocertificazione che verrà generata dal sistema e che dovrà essere scaricata e validita.
Nuova funzionalità del sistema REV
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Per facilitare i contatti tra farmacisti e veterinari è stata messa online un'apposita pagina del manuale utente che permette al Veterinario di aggiornare il proprio profilo e, quindi, il numero di telefono visualizzato nella ricetta elettronica.
L'aggiornamento sarà visibile dal giorno successivo a quello dell'inserimento e le istruzioni per la modifica dei propri dati anagrafici sono reperibili a questo link:https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/login.html
Ricordiamo che, come descritto nel manuale operativo, il numero di telefono che viene visualizzato come contatto per il farmacista è quello indicato dal Veterinario al momento della creazione dell'account.
Nel caso in cui il rilascio delle credenziali sia stato fatto in modo automatico il contatto è quello presente negli elenchi FNOVI.
Per le strutture veterinarie il numero visualizzato è quello registrato dalle ASL e Regioni al momento del censimento della struttura. Verrà rilasciata prossimamente una funzione che consenta al Direttore Sanitario di provvedere alla modifica del recapito.