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Anagrafe zootecnica:in BDN anche le aziende che allevano un solo suino

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Dal corrente mese di novembre 2018 anche tutte le aziende che detengono un solo suino dovranno essere registrate in BDN, questo in conseguenza di una decisione della Commissione Europea, in modifica ad una decisione precedente che aveva concesso ad alcuni Paesi, tra cui l'Italia, di derogare agli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli animali.

In una nota diramata dalla Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari che, considerato l'aumento del rischio di introduzione nell'Italia continentale del virus della peste suina africana, ha sollecitato un rafforzamento dei controlli in merito agli adempimenti riguaardanti l'anagrafe dei suini, con particolare attenzione a:

  • utilizzo del modello 4 elettronico;
  • registrazione delle movimentazione dei suini;
  • scarico dei suini macellati da parte dei macelli;

Aspetti che presentano ancora elementi di criticità.

Linee guida Regionali per la somministrazione di antimicrobici

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La Regione Lazio ha diffuse le linee guida, redatte dalMinistero della Sanità, in materia di somministrazione di antimicrobici in zootecnica.

Il documento contiene una serie di indicazioni relative alla sanità e al benessere animale utili a promuovere un uso prudente degli antimicrobici e di conseguenta a previnire o controllere  il fenomeno della AMR.

 

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Prorogato il termine per la denuncia di possesso di Trachemys scripta

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Il Decreto "Mille proroghe 2018", pubblicato in Gazzetta Ufficiale mercoledì 25 luglio, ha, tra le altre, prorogato al 31 agosto 2019 il termine per effettuare la denuncia di possesso di esemplari esotici dichiarati invasivi in tutta Europa (per l'elenco delle specie interessate e i moduli di denuncia, consigliamo di consultare il precedente articolo).

Chi avesse già effettuato la denuncia di possesso non dovrà fare altro, mentre tutti coloro che possiedono esemplari, tra gli altri, di tartarughe acquatiche appartenenti alla specie "trachemys scripta", hanno ancora un anno per mettersi in regola

Nuova Disciplina sulla detenzione degli Animali esotici

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Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il DL 230/17 che disciplina la detenzione degli animali esotici.

Il Decreto ha stabilito che: chi detenga animali inclusi nella lista, redatta dalla Comunità Europea,delle specie alloctone, è tenuto, entro il 13 agosto 2018, a comunicarne il possesso al Ministero dell'Ambiente.

Nella comunicazione il proprietario fornire le indicazioni sull'esemplare (sesso, età ecc) e specificare le precauzioni che si intendono adottare per  limitarne la riproduzione e la diffusione.

La mancata comunicazione comporterà, per i trasgressori, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e penali.

E' importante sottolineare che nell'elenco è inserita la tartaruga Trachemys, estremamente diffusa sul territorio nazionale. Per questa ragione è importante che i Sanitari diano massima diffusione, tra i proprietari di questi animali, della necessità di procedere alla comunicazione e, allo scopo, si allega il modulo da far compilare e spedire al Ministero.

Infine, si ricorda che le tartarughe che dovessero essere trovate in libertà, in natura o ambienti comunali, quando non sia possibile la loro ricollocazione in strutture autorizzate, verranno abbattute dalle autorità.

 

 

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Breve sintesi sulla nuova normativa sulla Privacy Regolamento UE 2016/679

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Preme condividere alcune sintetiche considerazioni sui punti  relativamente certi della normativa in questione. Sottolineando, però che, data la recentissima prassi applicativa, tutto ciò potrebbe essere soggetto a modifiche e diverse interpretazioni. Il Regolamento riguarda i dati che, il sanitario, nella sua attività, deve trattare per gestire la struttura piccola o grande che sia (collaboratori amministrativi, commercialista ecc.), a fronte del rapporto istaurato con la clientela, o che debbano essere trattatiper ragioni istituzionali (Anagrafica degli animali, cani mordaci ecc.).

 

Il Regolamento definisce tre figure fondamentali nell’organigramma privacy: il Titolare del trattamento dei dati (TTD), il Responsabile del trattamento dei dati (RTD), il Responsabile della protezione dei dati (RPD)

 

Strutture private

(Tutto ciò è da fare, ma potrebbe subire modifiche)

 

  • Il Titolare è il singolo professionista, se lavora in autonomia. In questo caso la responsabilità del trattamento dei dati ricade su di lui (non potrebbe nominare se stesso come RTD) .
  • Se si tratta di ambulatorio associato, clinica o ospedale il Titolare è la persona giuridica, avvero l’Associazione, la Società, la Clinica o l’Ospedale nella figura del suo legale rappresentante( ad es. Direttore Sanitario, del Presidente del CDA ecc.)
  • La figura del Responsabile del trattamento dei Dati (RTD) è facoltativa, in quanto può coincidere con il Titolare. Può essere interna (ad es. un socio o un collaboratore) oppure esterna, data su incarico dal Titolare, e può essere opportuna in strutture più complesse.
  • La figura del Responsabile della Protezione Dati (RPD), obbligatoria negli Enti Pubblici, è facoltativa nelle strutture private e può essere necessaria solo in quelle che trattano dati “in larga scala” (improbabile per le nostre tipologie). Se questa figura dovesse essere nominata è necessaria la comunicazione al Garante con le modalità definite sul sito http://www.garanteprivacy.it/.
  • Si devono poi identificare le eventuali figure definite “Terzi” come ad es. amministrativi e segretari ai quali viene data dal Titolare l’autorizzazione trattare i dati. Costoro devono essere autorizzati per scritto e istruiti con apposito protocollo.
  • Si deve molto probabilmente aggiornare l’Informativa per i clienti, che deve essere “concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro”. L’informativa potrà essere comunicata con “qualsiasi mezzo” anche se pare inaffidabile una comunicazione esclusivamente verbale. L’informativa, di cui si trovano già numerosi esempi sui vari siti, è particolarmente importante quando i dati vengono utilizzati per ragioni non strettamente istituzionali, come le comunicazioni ai clienti inviate via e-mail.
  • Si deve preparare una procedura atta alla protezione dei dati e sufficiente a garantirne la riservatezza, in particolare facendo riferimento alle cartelle cliniche. La procedura dovrà definire le modalità con cui vengono protetti i dati (ad es. password con tempi di scadenza prefissati ecc.).
  • Molti dei Software Gestionali più utilizzati hanno già attivato schemi operativi e procedure a cui si può eventualmente fare riferimento.

 

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