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Proroga Crediti ECM - Decreto Milleproroghe 2025
Proroga al 31 dicembre 2028 per l'assolvimento degli obblighi formativi ECM triennio 2023-2025
E' stata approvata la proroga di acquisizione dei crediti di Formazione Continua, nell'ambito del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "Decreto Milleproroghe 2025"), convertito in legge con l'approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio 2026.
L'emendamento 5.67, approvato in Commissione Bilancio della Camera, ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 5 del Decreto-Legge n. 200/2025 con la seguente formulazione:
"Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026."
Il termine precedentemente previsto per completare il proprio fabbisogno di crediti ECM del triennio 2023-2025 era, infatti, il 31 dicembre 2025; termine spostato dalla proroga al 31 dicembre 2028.
La proroga introdotta dal Decreto Milleproroghe 2025 rappresenta un'importante opportunità di mettersi in regola con gli obblighi formativi, un' "ultima chiamata" dal sistema ECM a tutti i professionisti sanitari per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi e mantenere elevati standard di aggiornamento professionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera n. 1/2025 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha già previsto la possibilità di utilizzare crediti compensativi anche per sanare eventuali debiti formativi dei trienni passati:
i crediti ottenuti in eccedenza nel triennio 2023-2025 o nel triennio 2026-2028 potranno essere utilizzati, infatti, per coprire eventuali debiti dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 (le eccedenze del triennio 2023-2025 possono già essere spostate, manualmente, in autonomia, su piattaforma Co.Ge.A.P.S. entro il 30 giugno 2026). Per ulteriori dettagli sulla compensazione dei crediti si prega di far riferimento all'articolo precedente, pubblicato nella stessa sezione di questo sito "Normativa ECM".
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In allegato delibera che riporta le decisioni in merito al recupero del debito formativo triennio 2020/2022 e in materia di compensazione dei crediti mancanti nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.
1) Infatti, l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025 e, questi crediti acquisiti a tale scopo potranno essere spostati - al triennio 2020/2022 - fino al 30 giugno 2026.
2) Inoltre, tutti i i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022 e che, quindi, sono sprovvisti di certificazione per quei trienni, avranno la possibilità di ottenere la certificazione se conseguiranno un numero di crediti compensativi pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.
3) Infine, i professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di 20 crediti da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 15 crediti per ciascun triennio.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in 10 crediti per ciascun triennio.
Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Attenzione, il decreto attuativo 152/2021 della Legge 08/03/2017, n. 24 - conosciuta come Legge Gelli-Bianco - dispone che, a decorrere dall'attuale triennio formativo, l'efficacia delle polizze assicurative dei professionisti medici è condizionata all'assolvimento dell'obbligo formativo, nella misura non inferiore al 70% del debito formativo previsto per il singolo sanitario.
Decreto-legge 152/21 come convertito dalla legge n. 233, 29 dicembre 2021
Articolo 38 bis - Disposizioni in materia di formazione continua in medicina
- Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
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La FNOVI, attraverso una circolare pubblicata il 22 gennaio, ha fornito chiarimenti sulla proroga del triennio formativo ECM 2017-2019.
Nella nota, consultabile sul portale della Federazione, si legge che la Commissione Nazionale ECM ha concesso un anno di tempo ulteriore, ovvero fino al 31 dicembre 2020, per il completamento del fabbisogno formativo di 150, triennio 2017-2019.
Nel contempo viene chiarito che quanti approfitteranno della proroga perderanno il diritto alle riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, indicate al paragrafo 1.1 punti 1 e 2.
Tali misure premiali, assegnate a quei professionisti che nel corso del triennio 2014-2016 avessero acquisito un numero considerevole di crediti erano state così assegnate:
- 30 crediti per quanti ne avessero maturati tra i 121 e i 150;
- 15 crediti per quanti ne avessero maturati tra gli 80 e i 120.
In altri termini a un professionista che nel triennio 2014-2016 avesse acquisito 100 crediditi, nel triennio 207-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti per essere in regola con l'obbligo. Qualora non avesse raggiunto tale soglia entro il 31 dicembre 2019 avrà un anno di tempo per raggiuungere non più 135, ma 150 crediti, avendo perduto il diritto alla riduzione.
Lo spostamento dei crediti conseguiti nel 2020 al triennio precedente sarà possibile accedendo alla propria area riservata sul portale COGEAPS cliccando sulla voce "spostamento crediti" e, successivamente su "gestione spostamento", apparirà , a questo punto, una voce in rosso, da selezionare: "dal 2020 al triennio 2017-2019".
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Novità dell'anno 2021 riguardanti lo spostamento ed il recupero dei crediti ecm.
Come stabilito al par. 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31/12/2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è ormai necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31/12/2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019. Per cui potranno essere spostati al triennio 2017-2019 i crediti conseguiti entro il 31 dicembre 2021.
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La Federazione Nazionale ha reso noto il regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria.
In allegato, visualizzabile cliccando sul titolo, è possibile accedere al regolamento e alla nota della FNOVI che contiene anche un riepilogo interpretativo e operativo in materia di aggiornamento continuo in medicna veterinaria.
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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.
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I professionisti Sanitari possono adempiere all'obbligo della formazione continua anche mediante autoformazione, cioè attraverso la lettura di riviste o artcoli e libri scientifici.
Nel triennio 2017/2019 tali crediti possono essere fino al 20% del totale, ovvero, considerando l'obbligo dei 150 crediti, possono essere richiesti sino a 30 crediti ECM.
Essi andranno calcolati in base all'impegno orario autocertificato, collegandosi al sito Cogeaps, tenuto conto che 1 ora di impegno equivale ad 1 credito ECM.
Per svolgere tale operazione sarà preliminarmente necessario registrarsi al portale Cogeaps, accedere alla sezione "crediti individuali" e selezionare il campo "inserisci crediti autoformazione".
La schermata successiva consente di scegliere a quale triennio attribuire i crediti e tutti quei dati che entreranno nell'autocertificazione che verrà generata dal sistema e che dovrà essere scaricata e validita.
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La Commissione nazionale puntando ad una maggiore chiarezza del sistema di regolamentazione dell'ECM e alla sua semplificazione, ha adottato una delibera grazie alla quale i professionisti potranno recuperare i crediti relativi al triennio 2014-2016, nel caso in cui non abbiano assolto, nello scorso triennio, all'obbligo formativo.
Inoltre il tetto dei crediti acquisibili mediante autoformazione è stato innalzato dal 10% al 20%.
I crediti necessari a completare l'obbligo del triennio trascorso potranno essere autonomamente spostati dal professionista utilizzando un'apposita procedura informatica irreversibile, pertanto non sarà più possibile conteggiare i crediti nel triennio nel quale sono stati acquisiti.
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Allo scopo di fornire agli iscritti uno stumento sintentico, utile orientare gli iscritti nel sistema dell'Educazione Continua in Medicina.
Tale guida, pur non essendo completamente esaustiva, consente di avere un quadro si insieme suffiente a comprendere come adempiere all'Obbligo formativo, controllare la propria situazione crediti e creare un dosser formativo.
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IlTriennio Formativo 2014-2016 è ormai al termine e con l'apertura del nuovo triennio (2017-2019) si affacciano una serie di novità, che andiamo ad analizzare:
1) sarà possibile svolgere l'intera formazione triennale on line;
2) per tutto il 2017 sarà possibile, per i professionisti di qualsiasi disciplina, recuperare il 50% dei crediti ecm che occorreva conseguire nel triennio 2014-2016;
3) sarà possibile SOLO FINO AL 31 GENNAIO 2018, all'interno della propria area riservata in COGEAPS, SPOSTARE AL TRIENNIO PRECEDENTE (2014-2016) I CREDITI ACQUISITI NELL'ANNO 2017, primo anno del triennio in corso.
4) da gennaio 2017 sarà obbligatorio per tutti i sanitari in attività, in qualsiasi regime contrattuale operino, creare un piano formativo, "Dossier Formativo ecm", che rispetti gli ambiti disciplinari in cui si svolge la professione prevalente; occorrerà rispettarlo per il 70%. Sarà possibile modificare il piano una sola volta all'anno, qualora cambiasse la disciplina prevalente o mutassero le mansioni lavorative. Verrano pubblicati su questo portale i dettagli della procedura, appena disponibili. I piani triennali verranno elaborati da ASL, ORDINE DEI MEDICI e da Altri Organismi accreditati;
5) dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017 i medici competenti, che avranno terminato di acquisire gli ecm previsti per il triennio 2014-2017 (150 comprensivi del 70% dei crediti in medicina del lavoro), dovranno inviare il modulo di autocertificazione di assolvimento dell'obbligo formativo tirennale, ALLEGANDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'ELENCO ECM STAMPABILE DAL SISTEMA COGEAPS E NON GLI ATTESTATI DEI CONVEGNI FREQUENTATI. ATTENZIONE: solo coloro che avranno realmente assolto l'obbligo potranno autocertificare, per tutti gli altri è previsto un recupero dei crediti FINO AL 50% dei crediti e solo a quel punto potranno autocertificare la regolarita' ecm. ATTENZIONE: TUTTI I MEDICI COMPETENTI DEVONO ENTRARE NEL PROPRIO PROFILO COGEAPS ED INSERIRE, COME DISCIPLINA PREVALENTE, MEDICINA DEL LAVORO E SELEZIONARE DI ESSERE "MEDICI COMPETENTI", per far sì che il portale verifichi l'assolvimento dell'obbligo formativo equivalente al 70% dei crediti acquisiti;
6) anche per il prossimo triennio coloro i quali avessero maturato tutti gli ecm previsti nel triennio passato vedranno una riduzione del fabbisogno formativo obbligatorio;
7) i periodi di assenza dal lavoro per maternità-paternità, malattia, malattia del figlio possono essere esentati dal conseguimento degli ecm, nella misura di 4 crediti al mese di assenza (il mese viene calcolato come numero di giorni superiore a 16 gg e non superiore a 31). I giorni di assenza possono a tal fine essere cumulati. Per ottenere tale esenzione occorrerà autocertificare, presso portale COGEAPS, il/i periodo/i di assenza, accompagnandoli obbligatoriamente ai relativi certificati medici in cui siano indicate ESPLICITAMENTE le date di inizio e di fine del periodo di astensione lavorativa.
8) come sempre, attraverso la piattaforma COGEAPS, sarà possibile caricare tutta una serie di attività, tra le quali: esoneri quali la frequenza di corsi formativi di una certa rilevanza, pubblicazioni lette o prodotte, tutoraggi, lavori in regime di sperimentazione, esenzioni (malattia, congedo di maternità, aspettativa cariche pubbliche, ecc...), crediti formativi esteri. Sempre, dopo aver cliccato sulla casella corrispondente all'autocertificazione che si desidera inoltrare, avere cura di riempire tutti i campi possibili e alla fine a) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf; b) allegare il file prodotto; c) cliccare su "invio";
9) coloro che lavorano all'estero NON SONO ESENTI DALLA FORMAZIONE CONTINUA (aggiornamento) ma possono conseguire crediti di formazione esteri ed autocertificarli tramite piattaforma cogeaps come tutti gli altri iscritti; infatti al termine della frequenza di detti corsi, una volta conseguiti i crediti, sarà possibile scaricare l'attestato ufficiale che dimostri il conseguimento, indispensabile per la seguente autocertificazione dei crediti esteri. Possono inoltre iscriversi a corsi ecm ON LINE organizzati nel nostro Paese, che è possibile seguire da ogni parte del mondo;
10) si ribadisce che coloro che avessero frequentato, negli ultimi 6 anni, dei corsi universitari o regionali quali dottorati, specializzazioni, master, corso di formazione specifica in medicina generale, scuola di specializzazione in psicoanalisi, corso regionale di micologia, missioni militari all'estero, ecc..., possono scegliere di essere esonerati dal conseguimento dei crediti ecm, AUTOCERTIFICANDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COGEAPS LE FREQUENZE. Le autocertificazioni vanno inviate in autonomia con il sistema on line messo a disposizione sul portale Cogeaps nella seguente maniera:
a) Cliccare sulla mascherina "esoneri";
b) inserie la data di inizio e di fine del 1° anno di corso;
c) spuntare la casellina corrispondente al corso frequentato;
d) fare download del modello autocertificazione, stamparlo, compilarlo, fare una fotocopia fronte/retro di un documento di identità e allegarla, scannerizzare l'autocertificazione e la copia del documento di identità come fossero un unico documento, infine creare un unico pdf;
e) allegare il file prodotto;
f) cliccare su "invio";
g) procedere con l'anno di frequenza seguente, stessa procedura...
Il sistema impiegherà qualche mese per la registrazione dell'esonero.
Ricordiamo, ancora una volta, agli iscritti in attività, sia liberi professionisti che dipendenti che convenzionati e che operino in qualsiasi disciplina medico chirurgica o odontoiatrica, che hanno l'obbligo di registrarsi ai siti internet AGENAS e COGEAPS.


